Utilizzo della lista di distribuzione aziendale per l’invio di messaggi sindacali = licenziamento
Utilizzare la lista di distribuzione aziendale per trasmettere messaggi sindacali contenenti critiche nei confronti della direzione aziendale integra una condotta rilevante dal punto di vista disciplinare.
È quanto ha stabilito la Suprema Corte nella sentenza 10 settembre 2013, n. 20715.
Nella fattispecie, un dirigente / rappresentante sindacale, è stato licenziato per avere prelevato utilizzando la sua password di accesso senza autorizzazione ed installato sul computer del Sindacato di appartenenza, l'indirizzario della società per l’invio di e-mail a dipendenti e collaboratori.
In particolare, tale condotta era stata qualificata nella lettera di licenziamento come ultimo grave episodio di "...un comportamento tenuto per anni, caratterizzato da una costante radicale contrapposizione nei confronti della Direzione aziendale...".
Sostiene la Suprema Corte che correttamente il giudice del merito ha qualificato tale licenziamento come legittimo. Lo specifico fatto contestato, infatti, pur non potendo costituire una giusta causa di recesso in tronco, se inquadrato nell'ambito di una situazione conflittuale sintomatica di una crescente insofferenza del lavoratore rispetto alle indicazioni dei vertici aziendali, configura un giustificato motivo soggettivo di recesso.
In conclusione, la Corte, con giudizio di merito non sindacabile in sede di legittimità, ha ritenuto che i fatti addebitati al dipendente non fossero di gravità tale da giustificare un licenziamento per giusta causa, ma fossero comunque idonei ad integrare un giustificato motivo soggettivo di recesso
Cassazione civile , sez. lavoro, sentenza 10.09.2013 n. 20715