Infortunio sul lavoro
In tema di infortunio sul lavoro, una volta che il lavoratore abbia provato di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, nonché il nesso tra il danno e l'attività svolta, incombe sul datore di lavoro l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo (confermata nella specie, la decisione della Corte del merito che aveva rilevato, richiamando peraltro la relazione dell'Ispettore dell'ASL confermata in sede di escussione testimoniale, la violazione delle prescrizioni poste dall'art. 33 del d.lg. 626/1994 riguardanti la collocazione e la segnalazione delle vie di circolazione dei pedoni e dei veicoli e aveva ritenuto pertanto raggiunta la prova della inadeguatezza degli strumenti di prevenzione predisposti dal datore di lavoro).
Cassazione civile sez. lav. 01/07/2013 n.16452