INPS voucher baby sitting
L’Inps, con la circolare n. 48 del 28 marzo 2013, ha fornito le istruzioni operative relative all’esercizio del diritto della madre lavoratrice alla corresponsione, al termine del congedo di maternità e in alternativa al congedo parentale, dei voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati (art. 4, comma 24, lett. b, L. 92/2012), da utilizzare negli undici mesi successivi al termine del periodo di congedo di maternità ed in alternativa al congedo parentale di cui all’art. 32, co. 1, decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 e successive modifiche (T.U. sulla maternità
Tale contributo può essere richiesto anche se la lavoratrice ha già usufruito in parte del congedo parentale.
L’importo del contributo è di 300,00 euro mensili.
È erogato per un periodo massimo di sei mesi, divisibile solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione del congedo parentale, comportando conseguentemente la rinuncia dello stesso da parte della lavoratrice.
Per maggiori informazioni: Circolare numero 48 del 28-03-2013 dove vengono descritti in dettaglio ambito di applicazione e misura e durata del beneficio, nonché le modalità per la presentazione della domanda da parte delle lavoratrici interessate e della successiva erogazione da parte dell’Inps.