Il fatto non sussiste: reintegra del lavoratore illegittimamente licenziato
Il nuovo art. 18 della l. n. 300/1970, come novellato dalla l. n. 92/2012 (legge Fornero), tiene distinta la valutazione del fatto materiale dalla sua qualificazione. Pertanto, la tutela della reintegrazione trova spazio in relazione alla verifica della sussistenza/insussistenza del fatto materiale posto a fondamento del licenziamento, verifica che si esaurisce nell’accertamento, positivo o negativo, dello stesso fatto condotto senza margini per valutazioni discrezionali.
Giurisprudenza: Cass., sez. Lavoro, 6 novembre 2014, n. 23669