Ripartizione dell’onere della prova in tema di responsabilita’ medica
In tema di responsabilita' civile nell'attivita' medico-chirurgica, ove sia dedotta una responsabilita' contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto (o del contatto) e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalita' con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile.
La Suprema Corte in una complessa vicenda giudiziale determinata dal decesso di un paziente per fascite necrotizzante, ha cassato con rinvio al giudice d’appello la sentenza che aveva escluso il risarcimento del danno per responsabilità medica.
Corte di Cassazione - Terza sezione Civile - sentenza n. 20904/2013