Responsabilità medica - reato omissivo improprio
"In tema di causalità nel reato omissivo improprio, il decorso degli avvenimenti non è influenzato dall’azione di un soggetto; per cui la causalità omissiva si configura come una costruzione giuridica (art. 40, 2 comma c.p., che, non a caso, usa la locuzione "equivale": non impedire equivale a cagionare), che consente di ricostruire l'imputabilità oggettiva come violazione di un obbligo di agire, di impedire il verificarsi dell'evento (in violazione del cosiddetto obbligo di garanzia); omissione che provoca l'evento di pericolo o di danno (reati omissivi impropri o commissivi mediante omissione); contrapposti ai reati omissivi propri nei quali il reato si perfeziona con la mera omissione della condotta dovuta".
Nel caso concreto, a seguito di un intervento cardochirurgico di rivascolarizzazione miocardica con applicazione di tre bay pass, uno dei quali realizzato mediante asportazione della vena safena dalla gamba destra, i cardiochirurghi venivano accusati di avere per colpa omesso di compiere una adeguata valutazione del rischio post operatorio del paziente essendo lo stesso affetto da una grave arteriopatia obliterante agli arti inferiori, con conseguente stato ischemico cronico, nonché da diabete mellito - condizioni ostacolanti i processi riparativi cicatriziali e favorenti le complicanze infettive - e di non avere prescritto ed eseguito un tempestivo intervento di rivascolarizzazione chirurgica dell'arto, cagionando al soggetto una lesione personale gravissima, consistita in un'ulcera necrotica ingravescente alla gamba destra complicata da sepsi che aveva reso necessaria l'amputazione dell'arto.
La IV Sezione della Suprema Corte sottolinea che in tema di causalità nel reato omissivo improprio, il decorso degli avvenimenti non è influenzato dall'azione di un soggetto; per cui la causalità omissiva si configura come una costruzione giuridica, che consente di ricostruire l'imputabilità oggettiva come violazione di un obbligo di agire, di impedire il verificarsi dell'evento (in violazione del cosiddetto obbligo di garanzia); omissione che provoca l'evento di pericolo o di danno.
Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, sentenza 25 giugno 2013, n. 27781