Danni fetali: onere probatorio e prova testimoniale
Una donna in stato di gravidanza si è rivolta ad un ginecologo per un controllo della gestazione. Alla successiva visita è stata eseguita una ecografia, che non ha evidenziato alcuna anomalia del feto. Al momento della nascita il bambino è risultato affetto da spina bifida, per cui si è intrapreso un giudizio nei confronti del medico per la mancata tempestiva diagnosi delle malformazioni fetali, che ha comportato la impossibilità di esercitare il diritto di chiedere l'interruzione della gravidanza.
La Cassazione ha preliminarmente ribadito che spetta alla donna che domanda il risarcimento l'onere di provare i fatti costituitivi della sua richiesta, cioè che l'informazione omessa avrebbe provocato un processo patologico tale da determinare un grave pericolo per la sua salute e che, in tale ipotetica situazione, avrebbe effettivamente optato per l'interruzione della gravidanza; pertanto, il rischio della mancanza o dell'insufficienza del quadro probatorio acquisito andrà a suo carico. Però, hanno chiarito i giudici, a fronte di un onere probatorio oggettivamente difficoltoso - in quanto volto a dimostrare non ciò che si è nei fatti verificato, ma quel che si sarebbe presumibilmente verificato, ove il medico avesse adempiuto alla sua obbligazione - il rifiuto di generalizzazioni di tipo statistico deve comportare l'acquisizione, nel singolo processo, di ogni elemento probatorio che consenta di valutare la sussistenza o meno di convincimenti etici contrari ad un intervento abortivo, compresa la prova testimoniale ad oggetto circostanze successive all'epoca della gestazione.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto cassando la sentenza con rinvio alla Corte d'Appello per un nuovo giudizio.
Corte di Cassazione - Terza sezione Civile - sentenza n. 7269/2013