Nessuna responsabilità penale se il paziente trascura ogni controllo
È esente da colpa il sanitario che, dopo avere informato la paziente delle complicanze di un intervento, nel caso di specie by-pass gastrico, omette di monitorarne il decorso clinico per cause imputabili alla paziente stessa che non si reca ai controlli e non segue il piano terapeutico. La posizione di garanzia assunta dal sanitario non può estendersi fino al punto di dover ripetere insistentemente nei confronti di una paziente adulta, ormai dimessa dalla clinica, le prescrizioni e le raccomandazioni meticolosamente fornite.
È con questa motivazione che la quarta sezione penale della Cassazione ha assolto il medico che era stato condannato in primo grado per omicidio colposo dal Tribunale di Roma e poi assolto dalla Corte d'Appello che, ribaltando il primo verdetto, ritenne che il fatto non costituisse reato.
La Cassazione ha accolto la tesi secondo la quale il venir meno del protocollo di cura da parte del paziente esonera il sanitario dal dovere di garanzia, non potendo pretendere che il terapeuta spinga la sua diligenza al di là di un insistito invito a presentarsi ai controlli.
Corte di Cassazione - Quarta sezione Penale - sentenza n. 19556/2013