Decreto Balduzzi e responsabilità medica
L'esimente introdotta dall'art. 3, co.1, D.L. n. 158/2012, convertito con L. n. 189/2012 è costituita dai seguenti elementi: il soggetto attivo deve essere un esercente la professione sanitaria, deve commettere il reato nello svolgimento della propria attività, deve attenersi alle linee guida e alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica. Questa disposizione riguarda direttamente la responsabilità penale e civile degli operatori sanitari (nonché delle strutture sanitarie cui appartengono) per i fatti commessi nell'esercizio dell'attività sanitaria.
In ordine alle linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, trattasi di mere raccomandazioni per le quali la legge non offre alcun criterio di individuazione e determinazione. Infatti la formulazione normativa è tanto elastica da non consentire al giudice e prima ancora agli operatori sanitari di determinare esattamente i confini dell'esimente.
In definitiva, l'art. 3, D.L. n. 158/2012, convertito con L. n. 189/2012 detta una non punibilità dai confini equivoci, non delimitabile con la mera interpretazione, esclusiva per tutti gli esercenti la professione sanitaria, per qualsiasi reato colposo, non definendo la colpa lieve, non identificando le linee guida, le buone prassi e le autorità che dovrebbero codificarle, avvilendo la libertà di scienza, discriminando in modo ingiustificabile tra operatori pubblici sanitari e non sanitari, tra operatori sanitari e non, che si occupano dei medesimi beni giuridici: una norma ad professionem da cui sorgono dubbi sul rispetto dei principi costituzionali ex artt. 3, 24-25, 27-28, 32-33 e 111 Cost..
Tribunale di Milano - Sez. IX Penale - ordinanza del 21 marzo 2013