Diffamazione del medico ed esimente per stato d'ira
Il figlio di un paziente, ricoverato presso una struttura ospedaliera, venuto a conoscenza del fatto che il medico, dopo averlo visitato, aveva avuto un comportamento scortese nei confronti degli altri parenti presenti e definito il padre un "rincoglionito", ha scritto una lettera non riservata al Direttore Sanitario dell'Ospedale lamentando l’accaduto. Nella missiva ha definito il sanitario "rincoglionito" (rispedendo al mittente l'offesa arrecata al padre) ed "incompetente".
All’esito del giudizio penale per diffamazione, il giudice ha chiarito che sussistono tutti i presupposti necessari per la concretizzazione del reato, ma appare ricorrere anche la causa di giustificazione prevista dall'art. 599 2 comma c.p, che richiede i due presupposti del fatto ingiusto altrui e dello stato d'ira conseguente.
Il fatto ingiusto è ravvisabile nell'avere il medico definito il padre dell'imputato con un termine offensivo per cui, anche se fosse stato utilizzato solo a fini “descrittivi" e non offensivi, e' sicuramente da qualificare come scortese e poco conveniente date le circostanze del caso (padre anziano e, in quel momento, sofferente). Tale circostanza ha determinato lo sfato d'ira, pur non essendo egli stesso destinatario dell'offesa ma un terzo soggetto, legato pero' da vincoli moralmente e giuridicamente apprezzabili, con conseguente sussistenza del nesso causale tra il fatto ingiusto e l’alterazione psichica cui consegue la perdita del controllo.
Tribunale di S.M. Capua Vetere - Sezione I - sentenza del 21 agosto 2014