Nascita indesiserata: medico condannato al mantenimento
Una coppia di conviventi ha convenuto in giudizio il medico, chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito di una gravidanza indesiderata, in quanto aveva prescritto alla donna, che aveva chiesto un farmaco anticoncezionale, un cerotto, come contraccettivo transdermico, ma, nonostante l’utilizzo dello stesso e' risultata in stato di gravidanza. In seguito, la ASL ha comunicato alla coppia che quel farmaco non aveva alcun potere come anticoncezionale, essendo usato per le terapie ormonali delle donne in menopausa.
Il giudice ha riconosciuto la responsabilita' contrattuale del medico per la grave negligenza compiuta, avendo sbagliato clamorosamente la prescrizione di un farmaco, ed essendo certo il nesso causale tra la sua colpa e l’evento, cioe' la gravidanza indesiderata. Cio' ha comportato la lesione del diritto della paziente di decidere, liberamente con un conseguente danno da risarcire, sia patrimoniale che non. Nel caso di specie, non avendo la coppia provato quello non patrimoniale (il turbamento della serenita' familiare) e' stato riconosciuto quello consistente nelle spese che sara' necessario affrontare per il mantenimento e l’educazione del figlio, fino al raggiungimento della sua indipendenza economica, collocata dal giudice in anni 20, dovendosi escludere che frequentera' l’universita', viste le attivita' lavorative dei genitori ed il livello economico della famiglia.
Tribunale di Milano - sezione I civile - sentenza del 10 marzo 2014