Medico - Attività - Responsabilità professionale - Colpa - Linee guida - Novum normativo ex legge n. 189 del 2012 - Limitazione della responsabilità alla colpa lieve - Colpa grave - Nozione - Inapplicabilità della disciplina - Fattispecie.
In tema di responsabilità medica, la limitazione della responsabilità prevista dall’articolo 3 della legge 8 novembre 2012 n. 189 è confinata alla sola colpa lieve e non è, quindi, invocabile nel caso in cui il sanitario sia incorso in “colpa grave”, rinvenibile nell’errore inescusabile, che trova origine o nella mancata applicazione delle cognizioni generali e fondamentali attinenti alla professione o nel difetto di quel minimo di abilità e perizia tecnica nell’uso dei mezzi manuali o strumentali adoperati nell’atto operatorio e che il medico deve essere sicuro di poter gestire correttamente o, infine, nella mancanza di prudenza o di diligenza, che non devono mai difettare in chi esercita la professione sanitaria. (Nella specie, si è esclusa l’applicabilità della disciplina limitativa della responsabilità giacché era risultato accertato in sede di merito, il "notevole grado di imperizia" dell’imputato nell’esecuzione di due interventi chirurgici di mastoplastica additiva, da cui, per la carente tecnica chirurgica e l’inadeguatezza delle protesi, erano derivate lesioni personali in danno della paziente).
Sezione IV, sentenza 27 novembre 2013-20 gennaio 2014 n. 2347 -