Danno al paziente - Responsabilità della struttura sanitaria - Natura contrattuale - Prescrizione dell’azione - Decorrenza del termine – Individuazione
La responsabilità della struttura sanitaria ha natura contrattuale e ciò sul presupposto che l’accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto. La natura contrattuale della prestazione si estende anche all’obbligazione che assume il medico dipendente della struttura sanitaria nei confronti del paziente, seppur non fondata sul contratto ma sul contatto sociale. Il rapporto intercorrente tra paziente e struttura sanitaria é stato riqualificato come un contratto autonomo e atipico, a prestazioni corrispettive; trattasi del contratto di assistenza sanitaria, da cui consegue l’apertura a forme di responsabilità contrattuali autonome dell’ente, che prescindono dall’accertamento di una condotta negligente dei singoli operatori e trovano invece la propria fonte nell’inadempimento direttamente riferibile all’ente. La responsabilità della struttura sanitaria, quindi, ai sensi dell’articolo 2946 del codice civile soggiace al termine di prescrizione decennale che inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Tale momento coincide non già con il momento in cui il fatto del terzo determina ontologicamente il danno all’altrui diritto, bensì con il momento in cui la produzione del danno si manifesta all’esterno, ossia quando il danno diviene oggettivamente percepibile e riconoscibile.
Tribunale di Bologna, sezione III, sentenza 23 settembre 2013 n. 2649