Procedimento disciplinare a carico dell'odontoiatra
La Commissione albo odontoiatri provinciale ha irrogato all’iscritto la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per tre mesi avendo ritenuto il professionista responsabile di taluni fatti addebitatati e, tra essi, la violazione dell’art. 1 codice deontologico per non aver prestato la massima collaborazione e disponibilita' nei rapporti con il proprio Ordine, non presentandosi per ben due volte ad una convocazione del presidente della Commissione odontoiatri disposta per ottenere chiarimenti in ordine alla pubblicita' sanitaria posta in essere da una societa' di cui il sanitario e' socio accomandatario.
Non può dirsi che il sanitario, convocato in sede istruttoria per rispondere a domande in ordine ad un esposto presentato nei suoi confronti con riguardo a fatti integranti ipotesi di illecito disciplinare, sia tenuto a osservare il dovere di verita' e a dare risposta a richieste di chiarimenti. Se cosi fosse, sarebbe vulnerata la regola, basilare di ogni procedimento disciplinare, abbia esso movenze giurisdizionali o amministrative, del nemo tenetur contra se edere, espressione del diritto di difesa costituzionalmente garantito e prevalente sull'esigenza del pieno e corretto esercizio delle funzioni istituzionali degli ordini professionali.
Corte di Cassazione - Seconda sezione Civile - sentenza n. 870/2014