Responsabilità e risarcimento - Consenso informato - Apprezzamento esclusivo del sanitario sui rischi dell’intervento - Ammissibilità - Esclusione
Non è consentito rimettere all’apprezzamento del sanitario, in forza di un mero calcolo statistico, la valutazione se rendere il paziente edotto o meno dei rischi, anche ridotti, che possano incidere sulle sue condizioni fisiche o, addirittura, sul bene supremo della vita. Infatti, deve essere riservata al paziente, unico titolare del bene che è oggetto di pericolo per effetto del trattamento operatorio, ogni valutazione comparativa del bilancio rischi-vantaggi, specialmente quando il male da estirpare non sia particolarmente grave, l’intervento operatorio non sia particolarmente urgente, e i rischi connessi a esso siano presenti anche se statisticamente eccezionali e di scarso rilievo.
Cassazione sezione III, sentenza 11 dicembre 2013 n. 27751
Facendo seguito a una recente giurisprudenza sul consenso informato, reiterata dalla Suprema Corte, quest’ultima ha affermato ancora che è necessario che il sanitario fornisca al paziente, in modo completo e esaustivo, tutte le informazioni scientificamente possibili riguardanti le terapie che intende praticare o l’intervento chirurgico che intende eseguire, con le relative modalità. L’obbligo di informazione, che deve essere particolarmente dettagliato al fine di garantire lo scrupoloso rispetto del diritto di autodeterminazione del paziente, non si estende ai soli rischi imprevedibili, ovvero agli esiti anomali, al limite del fortuito, che non assumono rilievo secondo l’id quod plerumque accidit, in quanto, una volta realizzatisi, verrebbero comunque a interrompere il necessario nesso di causalità tra l’intervento chirurgico e l’evento lesivo. Ma, al di là, di tale limite, il professionista sanitario ha l’obbligo di fornire al paziente, in modo dettagliato, tutte le informazioni scientificamente possibili sull’intervento chirurgico, che intende eseguire, sulle conseguenze normalmente possibili sia pure infrequenti, sul bilancio rischi-vantaggi dell’intervento.