Responsabilita': paziente deve dedurre una inadempienza "vestita"
La Corte di Cassazione, nel decidere sull’impugnazione di una sentenza d’appello con la quale era stata rigettata la domanda di risarcimento del danno per una presunta ipotesi di responsabilita’ medica, ha evidenziato un importante principio in materia.
Nelle cause di responsabilita’ professionale medica, il paziente non può limitarsi ad allegare un inadempimento, quale che esso sia, ma deve dedurre l'esistenza di una inadempienza, per cosi’ dire, vestita, astrattamente efficiente, cioe’, alla produzione del danno, di talche’, solo quando lo sforzo probatorio dell'attore consenta di ritenere dimostrato il contratto (o contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, con l'allegazione di qualificate inadempienze in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, scattera’ l'onere del convenuto di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia puo’ essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non ha avuto alcuna incidenza eziologica nella produzione del danno.
Corte di Cassazione - Terza sezione Civile - sentenza n. 27855/2013