Il medico non paga l’Irap sul dipendente part-time: non aumenta la capacita' produttiva
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 22020 depositata il 25 settembre 2013, intervenendo in materia dei presupposti per l’applicazione dell’IRAP, ha statuito che il dipendente part-time non aumenta necessariamente la capacita' produttiva, per cui il professionista che si avvale dell’opera dello stesso non è tenuto a versare l’Irap. Pertanto la Corte meglio definisce il principio di diritto dell’”autonoma organizzazione” ai fini IRAP.
La vicenda ha riguardato un professionista che aveva chiesto, vanamente, il rimborso dell’IRAP versata per mancanza dei requisiti previsti dalla normativa. Il contribuente rivoltosi alla Commissione Tributaria vedeva riconosciute le sue ragioni. L’Amministrazione Finanziaria avverso la decisione dei giudici di merito propone ricorso alla Suprema Corte per la cassazione della sentenza.
La Corte di Cassazione respinge il ricorso dell’Agenzia delle Entrate.
Corte di Cassazione - Quinta sezione Civile - sentenza n. 22020/2013