Data di scadenza
La mancanza dell'indicazione della data entro cui vanno consumati i prodotti alimentari o il
superamento di detta data, se indicata, non integra l'elemento obiettivo del reato di cui all'art. 5,
comma 1 lett. b), legga n. 283/1962. La mancanza della data di scadenza /o il superamento della
data, costituisce soltanto l'illecito amministrativo di cui agli artt. 10, comma 7, e 18 d.P.R. n.
109/1992.
Cassazione penale sez. III - 14/05/2013 n.26413