INGIUNZIONE IN MATERIA CIVILE (PROCEDIMENTO PER) - Opposizione - onere della prova
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e in genere nei procedimenti di cognizione, l'estratto-conto bancario costituisce elemento idoneo a determinare la convinzione del giudice dell'opposizione esclusivamente in ragione del valore probatorio che a esso si può ascrivere alla stregua dei principi ordinari, con assimilazione alle scritture contabili dell'imprenditore, idonee ex art. 2740 c.c. a spiegare efficacia probatoria anche nei giudizi di cognizione. L'estratto-conto, perarIto, purché corredato dalle formalità prescritte dall'art. 50 d.lg. n. 385 del 1993, ha il valore di prova scritta idonea a ottenere ingiunzioni giudiziali di pagamento, con deroga ai principi generali in materia di prove, in primis quella secondo cui la dichiarazione resa o il documento redatto da una delle parti in lite è invocablie a suo danno, non già in suo favore. L'estratto-conto confornle alla normativa predetta, e dunque ricognitivo delle partite di dare e avere intervenute tra le parti, una volta trascorso il periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista senza essere oggetto di contestazione o impugnazione, pertanto, costituisce prova del credito anche nel successivo giudizio dì opposizione, in quanto rivestito della connotazione di incontestabilità limitatamente alle annotazioni ontabili degli accrediti e degli addebiti, senza precludere al correntista il diritto di contestare la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori dai quali le partite annotate sul conto derivano, distinguendo così il piano formale dei rapporti da quello sostanziale dell'esistenza degli stessi e dei titoli che ne sono il fondamento. Resta fermo, in ogni caso, che nell'ipotesi in cui il documento prodotto dalla banca sia privo di ogni preciso riferimento alle partite di dare e avere che conducono all'individuazione del saldo, il correntista non può ritenersi gravato di un onere di specifica contestazione al fine di superarne l'efficacia probatoria, in quanto proprio l'assoluta laconicità del documento abilita il correntista a una sua generica contestazione.
Tribunale Bologna sez. IV 21marzo 2013 n. 868