Termine per l’adempimento - Termine essenziale - Accertamento giudiziale in relazione alle espressioni adoperate dai contraenti - Necessità - Espressione «entro e non oltre» contenuta nel negozio - Rilevanza -Esclusione - Perdita di utilità dell’accordo
Il termine per l’adempimento può essere ritenuto essenziale solo dopo l’accertamento giudiziale riguardante le espressioni adoperate dai contraenti in riferimento alla natura e all’oggetto del contratto. Se da tale indagine risulti inequivocabile la volontà delle parti di ritenere perduta l’utilità economica del contratto con l’inutile decorso del termine il termine per l’adempimento sarà ritenuto essenziale. Tale volontà, invece non potrà ritenersi sussistente nell’ipotesi in cui le parti abbiano usato l’espressione, "entro e non oltre" qualora non risulti dall’oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti, in base alle quali le parti stesse considerino come perduta l’utilità nel caso di conclusione del negozio oltre la data considerata.
Tribunale di Perugia, sentenza 24 febbraio 2014 n. 432