Servizio Pos - Efficienza del servizio - Responsabilità della banca e del provider
Posto che il servizio Pos, per quanto attiene al fornitore commerciale che se ne avvalga, è interamente gestito e organizzato dalla banca e dal suo provider tecnico, come pure evocato dal contratto che insiste enfaticamente sulla persistente ed esclusiva proprietà dei terminali in capo alla banca e al provider, è di palese evidenza che sia compito di costoro assicurare l’efficienza del servizio così approntato e se le sue disfunzioni possono (forse) non generare responsabilità per lucro cessante per il caso di non uso, certamente esse comportano l’obbligo dell’intermediario di ristorare il danno emergente, là dove il servizio abbia invece espresso la funzionalità sua tipica, ma abbia poi omesso l’ultima e decisivafase, ossia l’accredito in capo al ricorrente.
Arbitro bancario finanziario, collegio di Milano, decisione 27 marzo 2013 n. 1636