Appostazione a sofferenza - Valutazione dell’intermediario - Accertamento stato di insolvenza.
L’appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell’intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest’ultimo nel pagamento del debito. Tale valutazione, come richiesto dalla normativa vigente, deve quindi accertare uno stato di insolvenza dello stesso, cioè una condizione di incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Arbitro bancario finanziario, collegio di Roma, decisione 27 marzo 2013 n. 1667