Amministratori - Conflitto di interessi - Fideiussioni stipulate dall’amministratore unico di una Srl - Articoli 1394, 2373 e 2391 del Cc - Autonomia delle singole previsioni - Esclusione - Conseguenze – Fattispecie
La riconduzione alla previsione dell’articolo 1394 del Cc, anziché a quella degli articoli 2373 e 2374 del Cc di una fattispecie di conflitto di interessi, dedotta con riferimento alle fideiussioni stipulate dall’amministratore unico di una società a responsabilità limitata, integra gli estremi di una diversa qualificazione del fatto posto a fondamento della eccezione di invalidità delle fideiussioni e non configura una eccezione diversa da quella sollevata dalla parte (con conseguente violazione dell’articolo 112 del Cpc). Le fattispecie contemplate dalla citate disposizioni - infatti - si differenziano per il fatto che nel caso previsto dall’articolo 1394 del Cc il conflitto di interessi si manifesta al momento dell’esercizio del potere rappresentativo, mentre nel caso previsto dagli articoli 2373 e 3291 il conflitto si manifesta, rispettivamente, in sede di assemblea e di consiglio di amministrazione, al momento dell’esercizio del potere deliberativo. Deriva da quanto precede, pertanto che ove nella eccezione sia mancata del tutto - come nella specie - il riferimento al momento deliberativo nell’ambito delle determinazione di un organo collegiale, la riconduzione del conflitto di interessi, dedotto oltretutto con riferimento al contratto stipulato da una amministratore unico di una Srl, alla disciplina dettata dall’articolo 1394 del Cc non solo é l’unica possibile, ma - non implicando né una modifica e/o integrazione del fatto dedotto, né un mutamento delle conseguenze che la parte ne vuole tratte - rappresenta il legittimo esercizio del potere di qualificazione spettante al giudice.
Cassazione sezione I, sentenza 10 ottobre 2013 n. 23089