Titoli di credito - Assegno bancario - Ordine, da parte del traente alla banca di non pagare - Protesto - Responsabilità dell’istituto di credito – Esclusione
Il traente che, dopo avere emesso il titolo, ordini alla banca di non pagare (prima che sia spirato il
termine di presentazione) si assume il rischio del protesto e, in caso di revoca della provvista o
estinzione anticipata del conto, della sanzione amministrativa ex articolo 2 della legge n. 386 del
1990, non potendo tale condotta essere giustificata neanche dall’intento di prevenire il rischio
dell’inadempimento altrui. Deriva da quanto precede, pertanto, che il cliente è - in una tale
eventualità - l’unico a rispondere degli ordini da lui stesso impartiti alla banca, non potendosi
dolere del protesto eziologicamente determinato dagli ordini medesimi. (Nella specie il giudice di
appello aveva dichiarato l’illegittimità dei protesti levati in ordine a cinque assegni di conto
corrente - a seguito dell’ordine dato dal traente alla banca di non pagarli - e condannato, per
l’effetto, l’istituto di credito al risarcimento dei danni patiti dall’emittente. In applicazione del
principio di cui sopra la Suprema corte ha cassato una tale statuizione e deciso la causa nel
merito rigettando la domanda di danni).
Cassazione Sezione I, sentenza 10 ottobre 2013 n. 23077