Separazione e divorzio - Affidamento dei figli a un solo genitore - Scelte di “maggiore interesse” per il minore - Partecipazione dell'altro coniuge -Necessità
L'articolo 155 del Cc, nel rimettere alle determinazioni di entrambi i coniugi le scelte di maggiore interesse per i figli, non impone, riguardo a esse, alcuno specifico onere di informazione al genitore affidatario, dovendo tale onere ritenersi implicitamente gravante su quest'ultimo nel solo caso in cui l'informazione sia necessaria affinché il genitore non affidatario possa partecipare alla decisione con riguardo a eventi eccezionali e imprevedibili. Nelle scelte «di maggior interesse» della vita quotidiana del minore, quali quelle attinenti alla sua istruzione, in relazione alle quali l'articolo 155 prevede espressamente un dovere di vigilanza del coniuge non affidatario, ciascun genitore, in ogni caso e in ogni tempo, ha autonomo potere di attivarsi nei confronti dell'altro per concordarne le eventuali modalità, e, in difetto, ricorrere all'autorità giudiziaria.
Sezione I, sentenza 26 settembre 2011 n. 19607