Test genetico predittivo - Necessità del consenso dell'interessato
Il padre che intende disconoscere il figlio non può ricorrere a un’agenzia investigativa per prelevare campioni di Dna al fine di valutare l’opportunità dell’azione giudiziale
La Prima Sezione Civile ha affermato che, al fine di svolgere un test genetico predittivo, seppur volto ad accertare la consanguineità per valutare il promovimento di azione di disconoscimento della paternità, è sempre necessario il consenso preventivo dell’interessato.
Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 21014/13