Danno da morso di cane randagio – Individuazione titolo responsabilità – Art. 2051 e 2052 c.c. – Non sussiste – Art. 2043 c.c. – Sussiste – Conseguenze
Il compito di provvedere all'accalappiamento del cane vagante, che può anche non essere randagio in quanto semplicemente sfuggito al controllo del suo proprietario, mentre con la seconda definizione si identifica l'animale che non appartiene a nessuno, spetta alle Aziende Sanitarie Locali, ed è regolato prima di tutto, a livello nazionale, dalla L. 281/1991, che ha ripartito le competenze in merito tra Regioni e Comuni, e poi dalle legislazioni regionali attuative della prima; in ogni caso, nella legge quadro nazionale non è ravvisabile un generale obbligo, a carico dei Comuni, di segnalare alle ASL - alle quali è attribuito, invece, il compito di individuare ed accalappiare i cani vaganti/randagi – la presenza sul territorio di tali animali, onde le stesse possano accalappiarli e condurli ai canili che, invece, devono essere istituiti e gestiti dai Comuni; ne consegue, allora, che ove non sia espressamente previsto dalla singola legge regionale – come ad esempio si riscontra nella L.R. Abruzzo n. 39/1999, mentre non risulta previsto simile obbligo nella L.R. Campania, n. 16/2001 – non può dirsi sussistente un generale obbligo di segnalazione a carico dei Comuni, per cui nei giudizi di risarcimento proposti dai danneggiati, unici legittimati passivi devono ritenersi le aziende sanitarie locali, dipendenti dalle Regioni e con le quali l'Ente regionale provvede ad erogare i servizi sanitari di pertinenza regionale.
Tribunale Torre Annunziata 18 luglio 2014