Cauzione - Restituzione da parte del locatore - Presupposti - Avvenuto rilascio dell’immobile da parte del conduttore e pagamento delle obbligazioni nascenti dal contratto - Necessità - Trattenimento della somma anche dopo la riconsegna del bene - Mancanz
L’obbligo della restituzione della cauzione da parte del locatore sorge solo dopo che sia avvenuto il rilascio dell’immobile da parte del conduttore e purché questi abbia adempiuto alle obbligazioni nascenti dal contratto. Risulta, pertanto, illegittima qualsiasi pretesa di previa restituzione della cauzione da parte del conduttore. In definitiva, il conduttore può esigere la restituzione della caparra solo dopo che, cessato il rapporto contrattuale, sia stato constatato l’integrale adempimento delle obbligazioni da lui assunte e, quindi, il deposito abbia esaurito la funzione di garanzia assegnatagli dalla legge e per la parte che supera il soddisfacimento dei crediti del locatore. Qualora il locatore, tuttavia, trattenga la somma anche dopo il rilascio da parte del conduttore, senza proporre domanda giudiziale per l’attribuzione, in tutto o in parte, della stessa a copertura di specifici danni subiti, il conduttore può esigerne la restituzione.
Tribunale di Padova, sezione II, sentenza 10 febbraio 2014 n. 447