Locazioni di immobili - A uso abitativo - Mancata registrazione del contratto - Nullità dell’accordo - Sussistenza.
In materia di locazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1421 del Cc e 1 della legge n. 311 del 2004, è prevista la nullità del contratto di locazione di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati. In caso di omessa registrazione, ai sensi dell’articolo 3 del Dlgs n. 23 del 2011, ai contratti di locazione di immobili a uso abitativo si applica la disciplina che prevede una durata della locazione di quattro anni, a decorrere dalla data della registrazione, volontaria o d’ufficio, che al rinnovo si applica la disciplina di cui all’articolo 2 della legge n. 432 del 1998 e che a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione è fissato in misura pari al triplo della rendita catastale, oltre l’adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell’aumento degli indici Istat. Ne discende che, per il periodo antecedente alla registrazione, il contratto di locazione sia da considerarsi a tutti gli effetti nullo e la nullità è rilevabile anche d’ufficio dal giudice.
Tribunale di Padova, sezione II, sentenza 3 ottobre 2013 n. 2236