Pubblica amministrazione - Strade - Responsabilità dell’ente proprietario ex articolo 2051 del Cc - Limiti - Fattispecie.
L’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume - ai sensi dell’articolo 2051 del Cc - responsabile dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse inmodoimmanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l’evento dannoso era prevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile. (Nella specie, ha osservato la Suprema corte, non opera la presunzione di responsabilità ex articolo 2051 del Cc in quanto essendo il conducente del motorino a conoscenza della esistenza di buche sul manto stradale bene avrebbe potuto evitarle, sì che gravava su di lui la prova della non visibilità e non prevedibilità)
Sezione III, sentenza 22 ottobre 2013 n. 23919