Danno - Non patrimoniale -Morte del congiunto - Liquidazione - Criteri – Fattispecie
La liquidazione del danno non patrimoniale, subito dai congiunti in conseguenza della uccisione di un familiare deve tenere conto della intensità del relativo vincolo, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la natura del vincolo, le abitudini di vita e la situazione di convivenza. (In applicazione del riferito principio la Suprema corte ha confermato la pronuncia che aveva escluso qualsiasi risarcimento in favore di un fratello della vittima di un sinistro stradale osservando che tra i fratelli non vi era mai stato alcun rapporto, non solo affettivo ma anzitutto sociale, mancando in particolare qualsiasi prova oltre che di una qualche frequentazione tra gli stessi, e finanche della loro conoscenza).
Cassazione sezione III, sentenza 22 ottobre 2013 n. 23917