Separazione e divorzio - Mantenimento dei figli - Domanda delle parti - Irrilevanza - Obbligo del coniuge non affidatario della prole di provvedere al pagamento della rata di mutuo della abitazione familiare - In assenza di domanda della parte - Ammissibi
A norma dell’articolo 155 del Cc il giudice stabilisce la misura e il modo con cui il coniuge non
affidatario deve contribuire al mantenimento dei figli, senza essere vincolato dalle domande delle
parti o dagli accordi eventualmente intervenuti tra esse. Correttamente, pertanto, il giudice del
merito pone - pur in essenza di una esplicita richiesta dell’altro coniuge - a carico del genitore non
affidatario della prole minore l’obbligo del pagamento delle rate di mutuo, costituendo le stesse
una modalità di adempimento dell’obbligo contributivo a favore dei figli.
Sezione I, sentenza 3 settembre 2013 n. 20139