Affido congiunto - Determinazione dei tempi e modi della presenza presso ciascun genitore -Determinazione affidata al giudice.
Disponendo l'articolo 155 del Cc che il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori, ma la sua attuazione è rimessa al giudice, il quale per realizzare la finalità suddetta «adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa», determinando esclusivamente in relazione a tale interesse «i tempi e le modalità» della sua presenza presso ciascun genitore, prendendo atto solo se non contrari all'interesse del figlio degli stessi accordi fra i genitori.
Sezione I, sentenza 26 settembre 2011 n. 19594